Siae: l'abusiva riproduzione è sempre reato

Il bollino garanzia antipirateria
La Corte di Cassazione con tre sentenze ha stabilito che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno Siae sui supporti contenenti opere dell’ingegno. Per altro la stessa Corte ribadisce, in modo rilevante, che “era ed è vietata qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno” in violazione del diritto d’autore. Tali attività restano passibili di sanzioni penali. Per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino Siae è qualificabile come regola tecnica. Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all’Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti. La Corte di Cassazione, però, precisa come già detto, che se non costituisce reato la mancata apposizione del contrassegno, continua ad essere reato l’abusiva riproduzione, utilizzazione, commercializzazione di supporti pirata. Di supporti, cioè, che riproducano opere dell’ingegno senza l’autorizzazione dei legittimi titolari dei diritti: autori, produttori, artisti-interpreti, ecc. ecc.. La Suprema Corte afferma che l’assenza del contrassegno continua a mantenere una sostanziale “valenza indiziaria della illecita riproduzione” e a segnalare in pratica, abusi in materia di proprietà intellettuale. Ma per stabilire l’esistenza di reati di pirateria, oltre al bollino, servono ulteriori elementi di accertamento. La presenza del contrassegno è, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che è stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate. Il bollino Siae nasce proprio come strumento d’immediata utilità, sia per i consumatori, sia per le Forze dell’Ordine: serve, infatti, a riconoscere facilmente i prodotti legittimi da quelli pirata e ad arginare il diffuso fenomeno della contraffazione di opere tutelate dal diritto d’autore. Un fenomeno che, purtroppo, ha recato e reca danni ingentissimi agli autori, agli editori e all’ intera filiera dell’ industria culturale e che ha visto l’Italia più volte collocata nella “lista nera” dei Paesi a più alto tasso di pirateria per i supporti fisici (CD, DVD) contenenti opere dell’ingegno.

A.N.P.A.D.

Associazione Nazionale Produttori Autori Deejay


Gentili Deejay,

con la presente, per informarTi come l’attività della nostra Associazione è sempre in continuo fermento e pronta a promuovere sempre nuove iniziative.
Grazie anche al numero di Associati che rappresentiamo (tantissimi e,anche grazie a te, in continuo aumento), come già ribadito in una newsletter precedente, siamo riusciti a far sentire la nostra voce presso la SIAE per riordinare l’annosa questione del c.d. “bollino SIAE”, anche alla luce dei nuovi accadimenti a livello Comunitario accaduti.

Come noto, infatti, i Deejay, al fine del successivo utilizzo durante le serate in discoteca e/o comunque nei locali da ballo, riproducono su supporti vergini (CD, pennette USB, memory card, o altro) o su memorie digitali di Personal Computer (hard disk), brani precedentemente acquistati legalmente su supporti in commercio (CD, vinili) o acquistati legalmente in formato di file audio (mp3, wave, cc.) su vari siti Internet (es. www.djdownloading.it, Itunes, ecc.) così da ottenere delle compilation.

E’ bene sottolineare, come anche ribadito dalla SIAE stessa, che al di là dell’apposizione o meno del bollino SIAE, tali esecuzioni in pubblico comunque necessitano, sempre della specifica autorizzazione da parte della SIAE (nonché da parte dei titolari del diritto connesso sulle registrazioni riversate) in quanto sono ritenute non “copie private” ai sensi di legge.

Per tale pratica i Deejay sono spesso soggetti a procedimenti giudiziari penali per violazione dell’articolo 171-ter della Legge 22.4.1941 n. 633, il cui esito, allo stato degli attuali orientamenti giurisprudenziali, è incerto.

Ebbene, l’ANPAD, ha sollevato la questione ottenendo una riunione, tenutasi nei giorni scorsi a Roma, cui hanno partecipato il Direttore e i rappresentanti della Commissione Musica della SIAE e le Organizzazioni maggiormente rappresentative tra cui l’ANPAD al fine di visionare un primo progetto web SIAE di procedura on line autorizzativa.

In pratica la SIAE potrà rilasciare on line, dietro il pagamento di un forfettario annuo, una c.d. “licenza personale” al Deejay che potrà utilizzare un certo numero di “copie lavoro”: potrà eseguire in pubblico un determinato numero di brani del repertorio SIAE -di cui indicherà gli elementi principali (titolo, autore, artista, ecc.)- su supporti o memorie digitali diverse dall’originale.

Si è ribadito anche in questa sede come la realizzazione di tali “copie lavoro” potrà avvenire solo ed esclusivamente mediante riversamento di brani che il Deejay richiedente attesta come lecitamente acquisiti: in sostanza solo se si è in possesso dell’originale (file audio acquistato legalmente con ricevuta, vinile o Cd originale) si potrà cambiare supporto!

L’ANPAD da parte sua ha voluto sottolineare alcuni problemi legati alla cifra da pagare annualmente per ottenere la “licenza personale” in relazione al numero di “copie lavoro” da poter utilizzare, evidenziando anche la necessità di una semplificazione di tale progetto visionato in prova: la SIAE ha recepito quanto sollevato provvedendo quanto prima a convocare una nuova riunione.

Nel ringraziarti per la fiducia in noi riposta, Ti terremo informato sugli sviluppi della vicenda e cogliamo l’occasione per come al solito invitarTi -al fine di una migliore tutela e di una rappresentanza sempre maggiore- a divulgare la nostra attività coinvolgendo anche colleghi deejay, autori e produttori al fine di renderci sempre più partecipi e incisivi nel settore che rappresentiamo.

Il Presidente
Leopoldo Lombardi

A.N.P.A.D.

Associazione Nazionale Produttori Autori Deejay

Sede legale: via Federico Cesi n.30, 00193 ROMA

www.myspace.com/associazioneanpad - info@anpad.it - www.anpad.it


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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE N. 8 DEL 28/04/2008
e,p.c.,
A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Direzioni Interregionali, Sedi
Compartimentali e Sezioni Distaccate
Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti
Professionali della Direzione Generale
LORO SEDI
Al Sig. Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI
Oggetto: Abrogazione del Decreto del Capo del Governo del 14 febbraio 1938, n. 153,
recante norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla
osta di agibilità per l’esercizio dell’attività teatrale.
Sommario: Con la presente circolare, a seguito dell’intervenuta abrogazione del Decreto in
oggetto, si informa che, con decorrenza 1° aprile 2008, la Direzione Generale per lo
Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non procederà più
al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi.
1. Campo di applicazione
A seguito delle disposizioni pervenute dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(cfr. nota esplicativa allegata), si fa presente che il procedimento amministrativo relativo al
rilascio del nulla osta di agibilità ministeriale per l’esercizio delle attività teatrali di cui al
D.C.G. n. 153/1938 è stato soppresso.
A tal riguardo, si evidenzia che la cessazione del suddetto procedimento è da
ricondurre all’emanazione dei D.P.R. n. 173/2004 e n. 233/2007 – quest’ultimo entrato in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 - recanti il regolamento di riorganizzazione del
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ministeriale, non hanno ricompreso, tra le attribuzioni della Direzione Generale per lo
Spettacolo dal Vivo, in maniera espressa né la normativa in oggetto, né il relativo
procedimento autorizzatorio.
Ciò, di fatto, ha comportato il superamento e l’abrogazione della normativa corporativa
di cui al D.C.G. n. 153/1938. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2008 non sarà più
rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il nulla osta di agibilità per l’esercizio
dell’attività teatrale e, precisamente:
- il nulla osta di agibilità per esercizio attività teatrale e/o musicale per compagnia
dilettantistica a tempo indeterminato;
- il nulla osta di agibilità per esercizio di attività compagnie teatrali e/o musicali
professionistiche a tempo determinato;
- il nulla osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte varia.
Da ultimo, nel rinviare per il dettaglio delle novità intervenute in materia alle
precisazioni contenute nella nota esplicativa della Direzione Generale per lo Spettacolo
dal Vivo allegata alla presente circolare, si ritiene opportuno evidenziare che resta ferma
l’osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs.
C.P.S. n. 708/1947 relative al rilascio del certificato di agibilità.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
Allegato: Nota esplicativa della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Prot. n. 5222 del 17 marzo 2008.

 

 

IN EVIDENZA

Un comma della nuova legge sul diritto d'autore contiene un comma che rende possibile scambiare e pubblicare file musicali in formato MP3 anche se tutelati dal diritto d'autore.
Nella nuova legge sul diritto d’autore già approvata da Camera e Senato e in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è inserito un comma che recita testualmente: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro».

Andrea Monti, avvocato esperto di diritto d’autore e Internet che ha partecipato in prima persona allo sviluppo della nuova normativa, osserva che questa legge in realtà autorizza la piena distribuzione di contenuti musicali come gli MP3 con tutti i mezzi consentiti, se fatta senza fini di lucro.

La ragione di questo è nel termine “degradate” che si riferisce a immagini e musica. Rispetto al file originale, che riproduce in modo perfettamente fedele un contenuto musicale, un MP3 è infatti per sua stessa natura degradato, ossia modificato al punto da contenere una quantità di informazioni pesantemente ridotta rispetto al file originale.

Che poi il suo ascolto risulti di fatto non distinguibile dall’originale non modifica il fatto che tecnicamente il file MP3 sia comunque degradato. In sostanza, gli MP3 e, per la stessa ragione, le immagini in formato GIF e JPG, sono perfettamente veicolabili e scambiabili anche nella modalità P2P.

Proprio questa legge, che per essere resa applicabile attende solo il decreto del Ministero che ne fisserà i criteri inerenti agli usi didattici e scientifici dei file, potrà spostare la bilancia del contenzioso tra le major e chi pratica il file sharing fuori dai diritti d’autore. Per un giudice sarà difficile infatti «dare seguito a una denuncia penale o a un sequestro contro chi è accusato di violare il diritto d’autore su Internet, visto che il comma autorizza molti scenari», spiega Monti a Repubblica.

E prosegue osservando che il comma permetterà «di pubblicare MP3 coperti da copyright, senza autorizzazione dai detentori di diritto d’autore: su siti Web o anche su server peer to peer, il mezzo non conta. Lì si parla infatti solo di “pubblicazione su Internet”. L’importante – dice il comma – è che lo scopo sia didattico o scientifico, quindi per esempio posso immaginare un sito che pubblichi la discografia di un autore a scopo di commento e recensione. Oppure una rete peer to peer dei conservatori che mettono la musica a disposizione degli allievi, per studiarla. Tutti usi permessi, se si interpreta in modo letterale la legge».

Un errore del legislatore o in realtà una volontà recondita di rendere più ampio possibile lo scambio di file e informazioni? Questo, al momento, è difficile asserirlo con certezza...

Ci è appena giunta la notizia, dalla Segreteria dell’On. Fiorella Ceccacci, con cui il Dott. Paolo Lombardi ci ha comunicato ufficialmente la decisione del Sottosegretario al Ministero del Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, di autorizzazione all’ENPALS per il rilascio della nuova proroga, relativo alla circolare n° 5 del 19 febbraio scorso per il pagamento dei contributi dei cantanti in Sala d’incisione.

Ricordiamo che la prima proroga fu rilasciata proprio dall’Ente su nostra sollecitazione e a seguito dell’incontro con la Direzione, con cui si concordò la data del 15 luglio, per poter intervenire presso le sedi Ministeriali competenti, per meglio esaminare il provvedimento datato circa 5 anni fa e quindi non più corrispondente alle attuali situazioni di mercato discografico.

Ringraziamo a nome di tutti gli operatori del settore la sensibilità dell’ Ill.mo Sottosegretario Senatore Viespoli e l’On. Fiorella Ceccacci con cui siamo stati in permanente contatto in questi ultimi giorni, il cui decisivo intervento ha consentito l’ottenimento di questo importante risultato, che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti gli operatori del settore preoccupati dei risvolti di difficile applicabilità del provvedimento così com’è attualmente formulato.

La notizia si completa con l’annuncio che verrà istituito un tavolo di lavoro, con le Organizzazioni di Categoria rappresentative del settore, con il compito di rivedere la norma e formulare le necessarie correzioni che dovranno comunque garantire il principio per cui era stata approvata con D.M. del 29 dicembre 2003, a garanzia della tutela pensionistica dei lavoratori del settore che operano in sala d’incisione.

In giornata sarà diffuso un comunicato Ufficiale a firma del Sottosegretario Viespoli e dell’On. Ceccacci,

Resta poi la competenza della Direzione dell’ENPALS, che comunque ha da sempre garantito la disponibilità alla pubblicazione di una nuova circolare facendo seguito alle decisioni Ministeriali.

Circolare n. 12 del 15 luglio 2008

Presidenza AssoArtisti Nazionale

Mario Di Gioia